La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo.
Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo.
Il lavoratore riceve una formazione ed un addestramento adeguato e sufficiente in materia di sicurezza e di salute in riferimento al codice ATECO aziendale e alle proprie mansioni.
Tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’articolo 28
I corsi di formazione generale e specifica sono obbligatori per il lavoratore e devono essere svolti al momento:
Gli argomenti trattati durante il percorso di formazione specifica sulla sicurezza avranno come oggetto i “rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.
PROGRAMMA
FORMAZIONE GENERALE ( 4 ore ):
FORMAZIONE RISCHIO SPECIFICO ( 4 ore ):
TEST DI VERIFICA FINALE
| Durata | 8 ore |
|---|---|
| Aggiornamento | ogni 5 anni |
| Accreditamenti | OPN |
