Il Corso Lavoratori Rischio Basso è disciplinato dall’art. 37 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
L’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, definisce “Lavoratore” la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso.
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza) prevede che la formazione per i lavoratori sia effettuata in collaborazione con gli Organismi Paritetici Nazionali, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Il lavoratore riceve una formazione ed un addestramento adeguato e sufficiente in materia di sicurezza e di salute in riferimento al codice ATECO aziendale e alle proprie mansioni.
I corsi di formazione generale e specifica sono obbligatori per il lavoratore e devono essere svolti al momento:
Come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, gli argomenti trattati durante il percorso di formazione specifica sulla sicurezza avranno come oggetto i “rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”. Tale formazione dovrà essere soggetta a ripetizioni periodiche nel caso di “evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Ricordiamo che, ai sensi del punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, per i lavoratori neoassunti il datore di lavoro deve provvedere alla formazione sulla sicurezza contestualmente all’assunzione ed in ogni caso deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione.
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo in capo al il Datore di lavoro di provvedere alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori firmato in sede di Conferenza Stato Regioni in data 21 Dicembre 2011, ed in relazione al settore di rischio dell’azienda, come specificato nell’Allegato II dello stesso Accordo Stato-Regioni.
FORMAZIONE GENERALE ( 4 ore ):
FORMAZIONE RISCHIO SPECIFICO ( 4 ore ):
TEST DI VERIFICA FINALE
Test a risposta multipla (in caso di mancato superamento il test è ripetibile più volte gratuitamente)
Durata | 8 ore |
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Aggiornamento | ogni 5 anni |
Accreditamenti | OPN |